Cos'è il reverse factoring?

Il Reverse Factoring, o Factoring Indiretto, è un prodotto in cui la proposta dei servizi di factoring parte su richiesta dell'impresa debitrice Cliente, a differenza di quanto accade nel factoring tradizionale.
Il Reverse Factoring si rivolge a gruppi industriali e/o commerciali di medie o grandi dimensioni, con un ampio portafoglio di fornitori, dando origine ad accordi di convenzione. Principale risultato della convenzione fra l’impresa debitrice Cliente e Factor è la fidelizzazione del rapporto con i fornitori.
All'impresa debitrice Cliente viene richiesta la collaborazione per lo sviluppo del progetto di Reverse Factoring, con l'obiettivo di raggiungere e soddisfare le necessità finanziarIe del maggior numero di fornitori. Il Factor propone ai fornitori selezionati la gestione e l’anticipazione, a condizioni di particolare favore, dei crediti vantati nei confronti dell'impresa debitrice Cliente.

La cessione del credito può avvenire secondo le modalità:

  • Pro Solvendo, con rivalsa sul fornitore cedente
  • Pro Soluto, senza rivalsa sul cedente
  • Acquisto crediti a titolo definitivo, con possibilità di eliminarli dall'attivo circolante del bilancio del fornitore

Le fatture cedute dai fornitori/cedenti vengono riconosciute dall’impresa debitrice Cliente che si impegna a pagarle al Factor alla scadenza originale o convenzionale.

 Vantaggi per il Cliente

  • semplificazione delle procedure di pagamento ai fornitori;
  • risparmio di costi amministrativi e operativi;
  • ottimizzazione dei flussi di pagamento;
  • utilizzo del debito di fornitura come fonte di finanziamento alternativo;
  • usufruire di una possibile dilazione sui tempi di pagamento ai fornitori.

Vantaggi per i fornitori del Cliente

  • accesso a una forma di finanziamento complementare al credito bancario;
  • gestione professionale dei crediti;
  • garanzia sul buon fine dei crediti commerciali, se richiesto;
  • snellisce e razionalizza le procedure di gestione e incasso dei crediti, ottenendo il pagamento puntuale alla data di scadenza definita.

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F.O.L. – Factoring On Line

SEFIN mette a disposizione la piattaforma web Factoring On Line che garantisce un uso del Reverse Factoring quasi integralmente automatizzato.

Può accedere il Cliente/Ceduto per effettuare:

  • l’invio dei flussi dei Riconoscimenti
  • l’invio dei flussi dei Pagamenti
  • consultare la situazione dei crediti in essere dei fornitori selezionati
  • consultare le eventuali competenze di dilazione

Può accedere il Fornitore/Cedente per effettuare:

  • la cessione dei crediti
  • generare la lettera di cessione con firma digitale, con possibilità di allegare i documenti probatori della cessione
  • consultare Posizioni
  • consultare Bonifici emessi a favore del Cedente
  • consultare Incassi ricevuti dal Factor
  • consultare Insoluti registrati dal Factor
  • consultare Situazione crediti
  • consultare E/C Capitali relativo al Cedente
  • consultare E/C Crediti (Outstanding).

Il Factor potrà effettuare la contabilizzazione automatica del carico delle cessioni, dei riconoscimenti e dei pagamenti pervenuti tramite la piattaforma FOL, abbattendo drasticamente gli adempimenti amministrativi e operativi, massimizzando la fruibilità e la velocità dei pagamenti.

Richiedi una demo del FOL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

Cosa accade se viene concessa una dilazione di pagamento al debitore ceduto?

In questo caso, la società cessionaria deve applicare gli adempimenti antiriciclaggio a meno che la dilazione di pagamento non venga concessa gratuitamente. Quando la dilazione di pagamento è da intendersi gratuita? Quando non prevede l’applicazione di oneri o interessi per il periodo successivo alla dilazione, neanche nella misura originariamente prevista dal contratto. In questo caso, la società cessionaria non deve applicare gli adempimenti antiriciclaggio.

Quando il debitore ceduto nelle operazioni di factoring non è da considerarsi cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio?

Alla luce del Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 2015, il debitore ceduto non è da considerarsi cliente, neanche occasionale, ai sensi della normativa antiriciclaggio, nel caso di cessioni di crediti commerciali e in tutte le ipotesi di cessione in cui i crediti ceduti hanno origine da operazioni non soggette alle disposizioni in materia di Adeguata verifica e Conservazione dei dati al momento dell'instaurazione del rapporto (quindi anche i crediti ceduti a scopo di garanzia nell'ambito di operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione).

Quando il debitore ceduto nelle operazioni di factoring va considerato cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio?

Alla luce del Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 2015, il debitore ceduto va considerato cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio nelle operazioni di cessione di crediti finanziari, sorti da rapporti soggetti sin dal momento della loro instaurazione agli obblighi di conservazione e registrazione negli Archivi standardizzati..

Cosa significa considerare cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio il debitore ceduto?

Significa assolvere nei suoi confronti gli obblighi di adeguata verifica e quelli di conservazione e registrazione negli Archivi standardizzati.


Le nostre soluzioni per le società di factoring comprendono:

  • Antiriciclaggio
  • Segnalazioni aggregate S.AR.A.
  • Verifica dell’adeguatezza della clientela
  • Indagini finanziarie
  • Profilazione della clientela
  • Anagrafe tributaria
  • Gestione Documentale

gestione crediti deteriorati

 

Richiedi la brochure e materiale tecnico sulla nostra soluzione per le società di factoring>>

 

 


 

Cosa si intende per "Credito In-Cassa"?

Con Delibera n°386 del 12 luglio 2013 la Regione Lombardia ha approvato un Protocollo d'Intesa, insieme a Finlombarda e in collaborazione con gli Enti Locali lombardi, per la realizzazione del progetto "Credito In-cassa", l'iniziativa che consente lo smobilizzo di un miliardo di euro a favore delle imprese creditrici verso le Pubbliche Amministrazioni. La successiva Delibera n°572 del 2 agosto 2013 ne ha poi specificato i criteri attuativi.


A chi si rivolge l'iniziativa e secondo quali modalità?
"Credito In-Cassa" si rivolge a tutte le imprese lombarde con sede legale o operativa in Lombardia, appartenenti a tutti i settori, che abbiano crediti scaduti o che saranno scaduti alla data di presentazione della domanda (quindi anche oltre il 31/12/2012), per la fornitura di beni e/o servizi / lavori nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni e Province lombardi.
Le imprese cedono in pro-soluto alla società di Factoring convenzionata il credito scaduto maturato nei confronti degli Enti locali lombardi, sollevandosi dal rapporto credito-debito. Grazie a questa operazione l'impresa può usufruire di nuova liquidità.


Quali sono i crediti cedibili?
I crediti cedibili, oltre ad essere scaduti, certi liquidi ed esigibili, devono essere certificati dall'Ente Locale, e possono riguardare sia le spese correnti (spese ordinarie), sia le spese in conto capitale (spese di investimento). L' importo minimo del credito è di 10.000 euro e quello massimo è pari a 750.000 se il credito è vantato nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni, mentre sale a 1,3 milioni per le Province e i Capoluoghi di Provincia. Se l'impresa si impegna a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori, tali importi sono aumentati rispettivamente fino a 950.000 euro per i crediti verso i Comuni/Unioni di Comuni e fino a 1,5 milioni di euro per i crediti verso le Province e i Comuni Capoluoghi di Provincia.


Quali intermediari finanziari sono coinvolti nell'iniziativa? E' possibile parteciparvi?
Gli intermediari finanziari che possono partecipare all'Operazione sono i soggetti iscritti nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e ss.mm.ii) e i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario che esercitino attività di factoring. E' necessario sottoscrivere un atto di Adesione, unitamente all'accettazione della Proposta Irrevocabile di Accordo, scaricabili dal sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione Credito In-Cassa.

 

Come e quando inviare all'ABI i dati relativi ai crediti verso la PA ceduti?

L'ABI ha predisposto le modalità di raccolta dell'elenco dei crediti ceduti tramite una piattaforma WEB che consente di acquisire le informazioni necessarie con data entry o upload. L'invio dei dati su tale piattaforma è consentito a partire dal 19 luglio e fino alle ore 24.00 del 30 agosto p.v.

In caso di assenza di crediti verso la PA, si ha comunque l'obbligo di segnalazione.

La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice; si dovrà inoltre distinguere tra cessioni pro‐soluto e cessioni pro‐solvendo.

Si specifica che la segnalazione ha per oggetto crediti scaduti al 31 dicembre 2012, al netto degli incassi o altri movimenti di chiusura (scarichi non finanziari) intervenuti fino alla data della comunicazione.
Si tenga presente che la distinzione della natura dell'operazione fra pro-soluto e pro-solvendo va inoltre effettuata con riferimento alla fotografia al 31 dicembre 2012.