Quando il debitore ceduto nelle operazioni di factoring non è da considerarsi cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio?

Alla luce del Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 2015, il debitore ceduto non è da considerarsi cliente, neanche occasionale, ai sensi della normativa antiriciclaggio, nel caso di cessioni di crediti commerciali e in tutte le ipotesi di cessione in cui i crediti ceduti hanno origine da operazioni non soggette alle disposizioni in materia di Adeguata verifica e Conservazione dei dati al momento dell'instaurazione del rapporto (quindi anche i crediti ceduti a scopo di garanzia nell'ambito di operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione).

Quando il debitore ceduto nelle operazioni di factoring va considerato cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio?

Alla luce del Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 2015, il debitore ceduto va considerato cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio nelle operazioni di cessione di crediti finanziari, sorti da rapporti soggetti sin dal momento della loro instaurazione agli obblighi di conservazione e registrazione negli Archivi standardizzati..

Cosa significa considerare cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio il debitore ceduto?

Significa assolvere nei suoi confronti gli obblighi di adeguata verifica e quelli di conservazione e registrazione negli Archivi standardizzati.


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