Direttiva (UE) 2021/2167 | Gestione e cessione dei crediti deteriorati
La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 29 dicembre 2023.
Scopo cardine della normativa: smaltimento degli NPL dai bilanci bancari.
La rimozione dei vincoli che si interpongono al trasferimento di NPL dalle banche ad altri soggetti e la semplificazione dei requisiti di accesso e di operatività per i soggetti che prestano attività di gestione dei crediti è fondamentale per la risoluzione del problema. Ai singoli Legislatori nazionali viene chiesto di adottare normative che semplifichino i requisiti di accesso al mercato dei crediti deteriorati.
Definizione dell’ambito di applicazione
Le norme contenute nella Direttiva NPL si applicano:
- a chi si occupa della gestione dei crediti cioè il soggetto che si occupa del recupero e della rinegoziazione dei crediti deteriorati
- all’acquirente di crediti
- al fornitore di servizi, cioè il soggetto di cui si avvale il gestore per lo svolgimento di una parte delle attività
La direttiva NPL regolamenta gli attori del mercato del credito e i trasferimenti dei contratti di credito stabilendo un nuovo status autorizzativo per gli special servicer.
In sintesi la Direttiva NPL:
- sottopone i gestori ad un regime autorizzativo per effetto del quale i loro esponenti dovranno soddisfare specifici requisiti
- prevede l’istituzione di un registro tramite cui i soggetti di cui all’art. 2 della Direttiva dovranno assicurare il soddisfacimento di specifici oneri informativi
- invita i legislatori nazionali a regolamentare la procedura per l’esternalizzazione delle attività di recupero degli Special Servicer a terzi subfornitori
- viene previsto a tutela dell’acquirente un particolare regime informativo cui dovranno attenersi le banche
La legislazione italiana è stringente in materia di NPL, l’attività̀ di servicing è infatti riservata a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 (T.U.B) sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia mentre l’attività di special servicer spetta ai titolari di licenza ex art. 115 TULPs rilasciata dal questore.
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