Fatture elettroniche | entro il 30 aprile 2022 le modifiche per il bollo del primo trimestre
In seguito all’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 34958 del 4 febbraio 2021, a partire dal I trimestre 2021 è entrato a regime il controllo automatizzato relativo al corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Sono stati messi a disposizione due elenchi distinti:
- l'elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all'imposta di bollo;
- l'elenco B è relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Solo sull'elenco B, disponibile dal 15 aprile per le fatture elettroniche del primo trimestre 2022, è possibile per il contribuente modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate.
La fase di verifica e integrazione dei dati dovrà concludersi entro il 30 aprile 2022, per consentire all'Agenzia delle Entrate di calcolare l'imposta di bollo dovuta entro il 15 maggio 2022, in vista della scadenza per il pagamento del 31 maggio 2022.
Gli elenchi A e B sono consultabili nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all'imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall'Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l'elenco predisposto.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo |
31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo |
28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elenco B:
- in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B;
- in modalità “massiva”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa.
Nel caso in cui il contribuente versi l’imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell’elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco. Si ricorda che in assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate.
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