Cartolarizzazioni: l’EBA ha pubblicato la bozza finale di Regulatory Technical Standards (RTS)
Requisiti per cedenti, promotori e prestatori originari relativi al risk retention nelle operazioni di cartolarizzazione.
Il 12 aprile 2022, l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che chiariscono i requisiti per cedenti, promotori e prestatori originari relativi al mantenimento del rischio, ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni e successive modifiche introdotte dal Capital Markets Recovery Package (CMRP).
Allineamento degli interessi
Si ritiene che sia il Servicer a essere più idoneo ad agire come retainer. Lo special servicer dovrebbe soddisfare la condizione di risk retention al posto dell’originator o del promotore della cartolarizzazione poiché ha un interesse maggiore alla rinegoziazione delle attività e al recupero di valore rispetto al cedente, perciò i suoi interessi sono allineati a quelli degli investitori.
Attualmente in Italia è il master servicer il soggetto incaricato dell’attività di recupero e che ha anche il compito di garantire la conformità dell’operazione con la legge nonché responsabile degli adempimenti di segnalazione alla Banca d’Italia. Il master servicer delega la gestione quotidiana dei crediti deteriorati allo special servicer che di solito è una società di recupero crediti non regolamentata.
La capacità delle banche di continuare a erogare prestiti alle imprese è uno dei fattori determinanti per la ripresa economica.
Dal 9 aprile 2021 sono in vigore i regolamenti europei n. 557 e n 558 del 2021 che mirano a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni NPE). Aiutare le banche e gli intermediari finanziari a smaltire le esposizioni deteriorate dai loro bilanci consentirà loro di continuare a erogare credito alle imprese e di conseguenza a far fronte alla crisi derivata dalla pandemia da Covid-19.
Riferimenti normativi: Regolamento (UE) 2021/557 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402
Le cartolarizzazioni possono contribuire a raggiungere questo obiettivo liberando capitali bancari per l’erogazione di ulteriori prestiti.